Statuto
Art. 2 - SEDE
L'Associazione ha sede nel comune di Milano, Piazzale Cadorna n. 2.
Sedi secondarie potranno essere istituite dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 - DURATA
La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
Art. 4 - SCOPO SOCIALE
Gli scopi della Associazione sono i seguenti, con esclusione di ogni fine di lucro:
- raccogliere, rappresentare, esprimere e dare effetto agli interessi ed alle opinioni dei Soci in tutte le sedi opportune;
- promuovere il progresso e la divulgazione della cultura del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti, anche mediante l'organizzazione di conferenze, mostre, convegni, fiere, iniziative pubblicitarie e di comunicazione, nonché ogni altro evento o iniziativa appropriata operando, se del caso, con persone fisiche e giuridiche, quali Associazioni di settore, sia italiane sia estere, Istituti di cultura a carattere nazionale o territoriale, Autorità pubbliche competenti ed enti vari;
- raccogliere e diffondere fra i Soci ed il pubblico i dati statistici e di altro tipo concernenti il mercato del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti;
- stabilire e mantenere interscambi informativi e relazioni con analoghe associazioni presenti sul territorio nazionale o all'estero e ciò al fine precipuo di realizzare in maniera coordinata lo scopo sociale;
- promuovere lo studio di ogni questione legale, tecnica, commerciale o economica relativa allo sviluppo, produzione, marketing e distribuzione in qualsiasi forma, anche on-line, del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti; fornire informazioni legislative e giurisprudenziali a livello nazionale, comunitario ed internazionale a favore dei Soci;
- fornire all'utenza le informazioni più opportune al fine di favorire un corretto uso del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti, anche attraverso l'interscambio con le associazioni di pediatria e di psicologia infantile;
- contrastare le attività o le iniziative tendenti all'abuso dei diritti del videogioco, del software di intrattenimento e degli apparati hardware per la fruizione dei medesimi prodotti.
- adire l’Autorità Giudiziaria, presentando denunce, querele, esposti, o altri atti formali, per la tutela dei diritti collettivi degli associati, per qualsiasi titolo. In via meramente esemplificativa, potranno essere segnalate all’Autorità Giudiziaria condotte integranti i reati previsti e puniti dalla L. n. 633 del 22 aprile 1941, così come successivamente modificata, dagli artt. 473 e 474 c.p., ed in generale tutte le violazioni in materia di diritto d’autore, ovvero ipotesi di ricettazione
(art. 648 c.p.) dei beni provento dei predetti reati ed in generale ogni comportamento in qualche modo connesso o collegato a possibili lesioni dei diritti d’autore degli associati;
- adire in giudizio, iure proprio quale ente esponenziale della categoria, per le ipotesi di fatti che rechino pregiudizio alla categoria stessa e possano ostacolare la realizzazione degli scopi perseguiti dall’Associazione nell’interesse dei Soci;
costituirsi parte civile nei procedimenti penali in tutti i casi descritti nei punti precedenti, e quindi sia per la violazione dei diritti collettivi dei Soci sia per la lesione degli interessi perseguiti dall’Associazione stessa, così come sopra indicati, anche al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla frustrazione e afflizione dei predetti fini perseguiti dall’Associazione.
Dall'attività della Associazione si intende esclusa la trattazione di ogni questione riguardante i rapporti concorrenziali dei Soci fra di loro. L'Associazione può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi. L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi in autonomia e indipendenza. L'attività dell'Associazione e quella dei Soci dovrà tener conto di un Codice Etico, che verrà all'uopo redatto.
Art. 5 SOCI ORDINARI
Fanno parte dell’Associazione i Soci Ordinari, che sono divisi in due categorie:
Soci I (Imprese) - imprese, in qualsiasi forma costituite ed operanti, che si occupano in forma prevalente di sviluppo, produzione, edizione, promozione e/o distribuzione in via esclusiva di software videoludico, di prodotti multimediali e, più in generale, di intrattenimento; che siano titolari di piattaforme hardware e/o online dedicate alla fruizione e/o distribuzione degli stessi; nonché organizzatori di eventi esports e team esports.
Soci A (Associazioni) - associazioni di rilevanza europea i cui associati siano imprese in possesso dei requisiti di cui al paragrafo che precede ed i cui fini siano:
(i) la protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei propri associati;
(ii) lo sviluppo della promozione e della distribuzione di videogiochi;
(iii) la promozione dei valori economici e culturali dell'industria dei videogiochi a livello nazionale, europeo e internazionale;
(iv) la predisposizione di consigli, informazioni, ricerche e altri dati, che possono aiutare o essere di beneficio per gli interessi degli associati.
I Soci Ordinari partecipano alle Assemblee con diritto di voto, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Attuazione approvato dall’Assemblea.
Art. 6 - SOCI ADERENTI
Il Consiglio Direttivo può, a proprio insindacabile giudizio, riconoscere a persone fisiche e/o a persone giuridiche che si occupano del software videoludico, dei prodotti multimediali, nonché degli apparati hardware per la fruizione delle opere indicate, la qualifica di Socio Aderente.
I Soci Aderenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
I Soci Aderenti non possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi associativi diversi dall'Assemblea.
Art. 7 - SOCI ONORARI
Su istanza del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria può deliberare l'ammissione di Soci Onorari.
Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari le persone fisiche che abbiano raggiunto una chiara fama ed un indiscutibile prestigio nell'ambito del settore merceologico di riferimento dell'Associazione stessa.
I Soci Onorari partecipano all'Assemblea senza diritto di voto e non possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo e/o degli altri organi associativi diversi dall'Assemblea.
Art. 8 - ASSUNZIONE O PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO O ADERENTE
Il soggetto che intende assumere la qualità di Socio Ordinario o Aderente deve richiedere e compilare l'apposito modulo contenente la domanda di ammissione ed inviarlo in originale alla Segreteria Generale dell'Associazione allegando, in caso di persona giuridica, la seguente documentazione:
- copia del certificato di iscrizione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) rilasciato alla data della richiesta da cui risultino i dati identificativi dell'azienda e della società capogruppo, ove esistente, ivi compreso l'oggetto sociale;
- la documentazione, anche sotto forma di autocertificazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 5.
La domanda di ammissione deve in ogni caso contenere la dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto, delle disposizioni attuative dello Statuto e del Codice Etico. Il Direttore Generale istruisce la domanda e verifica, anche con l'ausilio di revisori esterni, la conformità allo Statuto e al Codice Etico della documentazione allegata e la sussistenza dei requisiti di ammissione anche con riferimento alla capogruppo, ove esistente. Sulla domanda delibera liberamente ed insindacabilmente il Consiglio Direttivo sentito, ove richiesto, il parere del Comitato Etico, istituito con l'omonimo Codice. In ogni caso, la domanda di ammissione è discussa nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla data di ricevimento del modulo e della documentazione.
La domanda di ammissione non può, in ogni caso, essere accolta:
- in assenza dei requisiti di cui al precedente art. 5;
- nel caso di documentazione insufficiente e/o dichiarazioni mendaci.
Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, a seguito di valutazione di domanda scritta del candidato, il passaggio di un Socio da una all'altra categoria di Soci, sempre che ne sussistano i requisiti.
I Soci hanno titolo ad esercitare i propri diritti e doveri in relazione al presente Statuto solo se in regola con il pagamento del contributo annuale, deliberato di anno in anno dall'Assemblea nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 9.
Salvo quanto sopra, la qualifica di Socio si perde:
- al venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- per dimissioni formulate per iscritto al Presidente;
- per mancato pagamento del contributo annuale nei termini stabiliti;
- per violazione delle norme a tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale.
L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
La perdita della qualifica di Socio Ordinario o Aderente non comporta la restituzione del contributo corrisposto per l'esercizio in corso.
Art. 9 - CONTRIBUTI
L'Assemblea Ordinaria determina di anno in anno, entro i due mesi successivi all’inizio dell’esercizio sociale, il contributo dovuto dai Soci Ordinari ed Aderenti, su proposta del Consiglio Direttivo e secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni attuative dello Statuto, che dovranno in ogni caso tener conto della capacità contributiva di ciascun Socio.
Su proposta di uno o più Soci, l'Assemblea potrà deliberare di accettare il versamento di eventuali contributi straordinari da parte dei medesimi Soci finalizzati al compimento di specifiche attività da parte dell'Associazione.
Il versamento dei contributi non crea quote indivise di partecipazione rivalutabili o trasmissibili a terzi.
Art. 10 - ORGANI SOCIALI
L'Associazione opera mediante i seguenti organismi:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo;
- in caso di nomina del Consigliere Delegato, Comitato Esecutivo;
- Presidente o, alternativamente, Consigliere Delegato;
- Vicepresidente/Vicepresidenti (facoltativi);
- Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- Tesoriere.
Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei Soci. È Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione:
- delibera sull'indirizzo, fissa gli obiettivi generali dell'Associazione e gli obiettivi che devono essere perseguiti dal Consiglio Direttivo nel corso dell'esercizio;
- approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il Bilancio consuntivo con la Relazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre;
- approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il Bilancio previsionale dell'esercizio successivo;
- elegge tra i Soci Ordinari i membri del Consiglio Direttivo che non debbano essere nominati su designazione, secondo i criteri di cui all’art. 12;
- elegge il Presidente e il Vicepresidente / i Vicepresidenti del Consiglio Direttivo, secondo i criteri indicati agli artt. 13 e 14;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti secondo i criteri indicati all’art. 15;
- elegge il Collegio dei Probiviri, secondo i criteri indicati all’art. 16;
- elegge il Tesoriere dell’Associazione;
- determina i contributi a carico dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento del Consiglio Direttivo nei casi di mancato raggiungimento del numero minimo di riunioni previste per ciascun anno di esercizio;
- delibera su tutte le questioni e problematiche di competenza del Consiglio Direttivo poste all’attenzione dell’Assemblea dallo stesso Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, ed approva la relazione annuale di chiusura del medesimo Consiglio Direttivo sull'attività realizzata e gli obiettivi raggiunti nell'esercizio precedente.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 per il caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo di delega, della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli stessi.
L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta.
L'Assemblea Straordinaria:
- delibera sulle modifiche dello Statuto e del Codice Etico;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo di delega, dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli stessi.
L'Assemblea Straordinaria delibera con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.
I Soci che intervengono in Assemblea (Ordinaria o Straordinaria) devono essere in regola con il pagamento del contributo annuale.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, ed in seduta ordinaria e/o straordinaria tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o che venga richiesto da almeno un decimo dei Soci che rappresenti un numero di almeno tre Soci aventi diritto di voto.
Le eventuali modifiche allo Statuto e al Codice Etico potranno essere presentate dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe che dovranno essere conferite nominativamente al singolo Socio ed in relazione alla specifica riunione dell’Assemblea.
L'avviso di convocazione deve pervenire ai Soci a mezzo di lettera semplice almeno venti giorni prima, o a mezzo telegramma, fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.
L'avviso deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione assembleare, che può essere indetta anche in pari data rispetto alla prima, ma posticipata almeno di un'ora.
Le votazioni concernenti l'elezione degli organi associativi o più in generale le votazioni riguardanti persone fisiche devono avvenire a scrutinio segreto.
È ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico. Si considerano presenti anche i soci che hanno partecipato al voto per corrispondenza.
Le deliberazioni assunte devono essere formalizzate in apposito verbale, redatto dal Presidente dell'Assemblea o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, o da persona da questo incaricata in qualità di segretario, nel quale si dia conto della regolarità della costituzione e dei risultati delle votazioni.
Anche i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri debbono essere informati delle riunioni ed invitati a partecipare, con diritto di intervento sulle problematiche attinenti alle loro funzioni.
È facoltà del Presidente dell'Associazione o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, invitare alle riunioni dell'Assemblea, in via permanente o volta per volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione. Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire nel dibattito.
Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 13 (tredici) membri nominati come segue:
- 4 (quattro) componenti a nomina diretta designati dai Soci I (Imprese) tra i Soci I (Imprese) che si collochino sopra la fascia di fatturato che sarà previamente definita dal Consiglio Direttivo, con cadenza biennale;
- 7 (sette) componenti eletti dall’Assemblea tra i Soci I (Imprese);
- 1 (uno) componente eletto dall’Assemblea tra i Soci A (Associazioni).
Il Consiglio Direttivo così composto nomina nella prima seduta di insediamento un ulteriore consigliere, scelto tra i non soci e di provenienza extra-aziendale, il quale potrà cumulare a questa carica l’incarico di Direttore Generale ai sensi del successivo articolo 17. Questo consigliere potrà inoltre essere nominato Consigliere Delegato.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
I Consiglieri uscenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica. L'avviso di convocazione deve pervenire ai consiglieri a mezzo di lettera semplice almeno sette giorni prima, o a mezzo telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio si riunisce anche a seguito di autoconvocazione decisa nella precedente seduta. Sono considerate comunque valide anche senza avviso di
convocazione, le riunioni tenute dal Consiglio Direttivo alla presenza di tutti i consiglieri e dell’organo di revisione, se nominato. È altresì ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza o teleconferenza. In questo caso, il segretario è nominato dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, ed è presente accanto al Presidente o al Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, per la redazione del verbale.
Gli amministratori direttamente nominati dai Soci I (Imprese) sono revocabili e sostituibili in ogni momento dai Soci I (Imprese) che li hanno nominati.
Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori nominati direttamente dai Soci I (Imprese) spetterà a questi ultimi la nomina diretta del o dei sostituti.
Il Consiglio Direttivo, constatata la definitiva fuoriuscita, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi membri elettivi dal medesimo organo informa prontamente l'Assemblea, la quale, eventualmente riunitasi anche solo allo scopo, dovrà eleggere il membro in sostituzione, fermi restando i criteri stabiliti nel presente articolo.
I consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio in carica.
Quanto previsto al precedente comma troverà altresì applicazione in caso di dimissioni dalla carica o dall'incarico nell'ambito della persona giuridica che lo aveva designato.
Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri:
- stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- dirige l'attività associativa nell'ambito delle direttive dell'Assemblea;
- elabora il progetto di bilancio consuntivo, la relazione al progetto di bilancio consuntivo e il progetto di bilancio previsionale e la relazione annuale di chiusura sull'attività realizzata e gli obiettivi raggiunti nell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea;
- elabora le disposizioni attuative dello Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- delibera sugli atti di gestione straordinaria;
- delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
- delibera sull'esclusione dei Soci e sulle altre sanzioni previste dal Codice Etico;
- nomina e scioglie Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi;
- definisce le direttive per la struttura e per l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- nomina il Consigliere Delegato nella persona del Consigliere di provenienza extra-aziendale nominato all’uopo dall’Assemblea secondo quanto previsto dall’art. 13bis;
- nomina i membri del Comitato Esecutivo, in caso di nomina del Consigliere Delegato;
- nomina un Direttore Generale al quale può demandare parte delle sue attribuzioni per il periodo e nei limiti del mandato conferito;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve tuttavia riferire alla prima riunione successiva.
Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o del Consigliere Delegato secondo chi sia in carica; può riunirsi inoltre ogni volta che il Presidente o il Consigliere Delegato secondo chi sia in carica, o almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo stesso o il Collegio dei Revisori lo ritengano opportuno.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte in presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In casi di parità prevale il voto del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti le seguenti materie: (i) proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea Straordinaria; (ii) nomina e revoca del Consigliere Delegato; (iii) nomina, revoca e retribuzione del Direttore Generale, sono valide se assunte con la presenza ed il voto favorevole di una maggioranza qualificata pari o superiore ai 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.
Qualora la votazione riguardi la materia di cui al punto (iii) il Consigliere che eventualmente cumuli la carica di Direttore Generale si asterrà dall’esercitare il proprio diritto di voto con conseguente validità della relativa votazione se assunta con la presenza ed il voto favorevole di una maggioranza qualificata pari o superiore ai 2/3dei componenti del Consiglio Direttivo, salva la nullità della deliberazione.
Art. 12-bis COMITATO ESECUTIVO
Ove la sua nomina sia necessaria, a seguito della nomina del Consigliere Delegato, il Comitato Esecutivo è composto:
- dal Consigliere Delegato;
- da altri tre membri eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri membri.
I componenti del Comitato Esecutivo eletti dal Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare, durante il triennio in carica, uno o più componenti, essi sono rieletti e rimangano in carico fino alla scadenza del mancato in corso del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Consigliere Delegato, e può riunirsi ogni volta che almeno due dei suoi componenti lo ritengano opportuno.
Il Comitato esecutivo è convocato a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica, la comunicazione deve contenere in oggetto la parola "Convocazione del Comitato Esecutivo". Nell'avviso di convocazione devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno e ora dell'adunanza.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti, con esclusione di astenuti e schede bianche dal computo del quorum deliberativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica. Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi sia in carica, e dal Direttore Generale dell'Associazione che funge da segretario o, in sua assenza, da altra persona designata dal Comitato Esecutivo stesso.
Il Comitato Esecutivo:
- svolge attività esecutive nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
- valuta e propone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione all’Associazione;
- esamina e predispone proposte di modifica statutarie da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- segue la direzione e la gestione della struttura associativa e dell’organico, necessarie al funzionamento dell’Associazione, nell’ambito delle indicazioni del Consiglio Direttivo, e sottopone a quest’ultimo proposte di eventuale miglioramento, modifica o revisione;
assiste il Consigliere Delegato ed esercita, in caso d’urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo a quest’ultimo alla prima occasione disponibile.
Art. 13 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica dura in carica per un biennio, dalla data dell’assemblea ordinaria che lo ha nominato sino all’assemblea ordinaria che si tiene nel secondo anno successivo e può essere rieletto per un massimo di due mandati.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, firma i verbali e convoca, attraverso il Direttore Generale, le Assemblee dei soci.
Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti di sua competenza nell'ambito della ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o da uno dei Vicepresidenti, laddove questi siano più di uno. In presenza di entrambi i Vicepresidenti, sempre laddove essi siano più di uno, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente più anziano.
Art. 13-bis CONSIGLIERE DELEGATO
Il Consigliere Delegato ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale e negoziale (in giudizio e di fronte ai terzi) della Associazione, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le funzioni previste dal presente Statuto, firma i verbali e convoca le Assemblee; presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, nonché le Assemblee.
Il Consigliere Delegato prende i provvedimenti, anche di spese, necessari al buon andamento dell’Associazione ed al raggiungimento dei fini associativi nell’ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa generali approvate all’inizio dell’esercizio.
In caso di assenza o impedimento il Consigliere Delegato è sostituito nelle sue funzioni dal Consigliere al quale egli ha delegato le funzioni di rappresentanza dell’Associazione.
Il Consigliere Delegato può attribuire a uno o più Consiglieri deleghe specifiche per lo svolgimento di determinate mansioni.
Il Consigliere Delegato dura in carica a tempo indeterminato sino a revoca o dimissioni da darsi reciprocamente con preavviso di tre mesi. La revoca o le dimissioni comportano la cessazione della funzione di Consigliere Delegato e della qualità di componente del Consiglio del soggetto che ne sia interessato, ma non riguardano e fanno salvo l’eventuale rapporto dirigenziale ricoperto dal medesimo soggetto che sia anche dipendente dell’Associazione.
Art. 14 - VICEPRESIDENTE – TESORIERE
L'Assemblea può eleggere tra i componenti del Consiglio Direttivo uno o più Vicepresidenti nel numero massimo di 4 (quattro). I Vicepresidenti, se esistenti, affiancano il Presidente o il Consigliere Delegato, secondo chi è in carica, nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione nell'ambito delle deleghe affidate dal Presidente o dal Consigliere Delegato, secondo chi è in carica, per approfondire determinate tematiche o attuare programmi di interesse per l'Associazione. Ai Vicepresidenti è inoltre attribuita la funzione consultiva in relazione alle attività di amministrazione e rappresentanza dell’Associazione attribuite al Presidente o il Consigliere Delegato, secondo chi è in carica.
I Vicepresidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti. L'Assemblea elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo il Tesoriere dell'Associazione.
Il Tesoriere, riferendone al Presidente o al Consigliere Delegato, secondo chi è in carica, gestisce la cassa dell'Associazione, verificando, tra l'altro, che i contributi siano stati regolarmente pagati e che vi sia sempre disponibilità per far fronte ai costi ordinari dell'Associazione stessa.
Il Tesoriere dura in carica due anni e può essere rieletto.
Art. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell'Associazione può essere controllata da un Collegio di tre Revisori.
I revisori, se esistenti, sono nominati dall'Assemblea, scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Al momento della nomina l'Assemblea ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico.
I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'Associazione e, in particolare, è tenuto a predisporre la propria relazione sul bilancio consuntivo ed a riferirne all'Assemblea in occasione della approvazione.
Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea Ordinaria ogni biennio può eleggere, a scrutinio segreto, tre Probiviri, i quali durano incarica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista di almeno cinque candidati.
A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente o il Consigliere Delegato, secondo cui sia in carica, invita ciascun Socio a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.
La carica di proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione e con la carica di Presidente o di Proboviro di uno dei Soci.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile ovvero dal Codice Etico.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Codice di procedura civile.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.
I Probiviri vigilano altresì sull'organizzazione complessiva del sistema per la conformità ai principi organizzativi generali di cui al presente statuto.
Art. 17 - DIRETTORE GENERALE
Il Consiglio Direttivo nomina e può revocare il Direttore Generale ai sensi del precedente art. 12.
Il Direttore Generale può essere nominato Consigliere Delegato.
Al Direttore Generale è conferito il potere di provvedere:
- all'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
- al coordinamento dell'attività associative;
- all’amministrazione ordinaria e alla vigilanza sull’andamento generale dell’Associazione;
- alla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione;
- alla preparazione dei documenti contabili dell’Associazione, per le successive determinazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- prendere i provvedimenti, anche di spesa, necessari al buon andamento dell’Associazione e al raggiungimento dei fini associativi nell’ambito delle linee programmatiche e delle previsioni di spesa generali approvate all’inizio dell’esercizio, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, finanziamenti di qualsiasi tipo e durata, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- aprire e chiudere conti correnti con banche e istituti di credito, prelevare somme dai conti intestati all’Associazione, all’uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali della Società, e girare per l’accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
- per quanto di competenza, stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- per quanto di competenza, stipulare, cedere e risolvere contratti e convenzioni comunque inerenti all’oggetto sociale - compresi quelli aventi per oggetto opere dell’ingegno, marchi, brevetti, entro un plafond determinato dal Consiglio Direttivo;
- instaurare, nell’interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento. In caso di urgenza, il Direttore Generale può altresì esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica.
Egli dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che l’ha nominato.
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente o il Consigliere Delegato, secondo chi è in carica, salvo che non vi sia cumulo delle qualifiche di Direttore Generale e Consigliere Delegato, ed è responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione, sovrintendendo agli uffici e ai servizi della stessa.
Art. 18 - DISPONIBILITA' E RENDICONTO
Le disponibilità dell'Associazione sono costituite dai contributi annuali dei Soci, da eventuali contributi straordinari o particolari dei Soci e/o di terzi, nonché, eventualmente, da ulteriori entrate derivanti da specifiche iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 19 - BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo di esercizio e presentarlo agli organi statutari preposti secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Il bilancio consuntivo è annuale, deve prendere in considerazione sia l'attività dell'organizzazione che delle eventuali sezioni che abbiano autonomia finanziaria e/o contabile ove ve ne siano e si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Esso è composto dalla relazione organizzativa, dal rendiconto economico, dallo stato patrimoniale, dal prospetto delle fonti e degli impieghi e dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. Il rendiconto economico, lo stato patrimoniale ed il prospetto delle fonti e degli impieghi devono essere redatti o, comunque riclassificati secondo gli schemi ed il piano dei conti previsti ed attualmente in uso ed in base ai principi di valutazione dettati dagli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile. Il rendiconto economico e lo stato patrimoniale devono essere raffrontati con quelli dell'anno precedente.
Art. 20 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo nel corso di una Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste.
In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto, ad altre associazioni che svolgano attività analoga a quella dell'Associazione.